PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE
PORTALE ALBO CTU, PERITI ED ELENCO NAZIONALE:
Modalità di Conferma e di iscrizione
Gentilissimi colleghi, ad integrazione della nota del 18 u.s, si ritiene opportuno, con la presente, a seguito di segnalazioni pervenute, informare gli iscritti sulle particolarità, novità e principali criticità riscontrate nella presentazione della domanda di iscrizione.
A – Particolarità.
È consigliabile accedere al portale attraverso il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), in alternativa alla Carta Nazionale dei Servizi (CNS) ed alla Carta di Identità Elettronica (CIE), pure ammessi, perché il sistema di autenticazione dello SPID (di secondo o terzo livello), parificato ad una firma digitale, consente di inviare direttamente la domanda evitando di scaricarla, ma firmandola digitalmente e caricando il documento firmato.
Il manuale utente può essere scaricato dal portale https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home dopo aver effettuato l’accesso autenticato. Per eventuali richieste di assistenza, o per formulare domande sulla compilazione delle varie procedure guidate, nel fondo della pagina dalla quale si accede è riportato il link dei contatti che consente di aprire un ticket con l’Ufficio dedicato del Ministero della Giustizia.
A norma dell’articolo 5, comma, lettera i), del D.M. 04/08/2023, n°109, oltre alle dichiarazioni relative alle condanne penali ed ai carichi pendenti l’iscritto deve attestare di non aver subito, negli ultimi cinque anni, sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dal proprio ordinamento professionale, che nel caso degli architetti è rappresentata dall’avvertimento (art. 41, co. 1, lett. a), del Codice Deontologico in vigore dal 30 aprile 2021). L’assenza di tali provvedimenti costituisce, pertanto, condizione necessaria per poter effettuare l’iscrizione.
Il portale non consente l’iscrizione alle Corti d’Appello.
Quanti risultano attualmente iscritti sia all’Albo dei CTU (ambito civile) che all’Albo dei Periti (ambito penale) per mantenere entrambe le iscrizioni devono effettuare due procedure distinte, inserendo ogni volta le informazioni ed i documenti richiesti per l’uno o per l’altro albo. La piattaforma, infatti, non consente lo scambio delle informazioni tra le due sezioni.
B – Novità
Nei giorni immediatamente seguenti all’apertura del portale, avvenuta lo scorso 4 gennaio, il Ministero della Giustizia, accogliendo le istanze pervenute, ha ampliato la platea dei documenti per i quali l’iscritto può produrre, in sostituzione dei certificati rilasciati dai vari enti, le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà previste, rispettivamente, dall’art. 46 e dall’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445.
Scarica: Autocertificazione di nascita Autocertificazione di residenza
Autocertificazione di iscrizione all’Ordine Professionale
Dichiarazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti
Pertanto, mentre inizialmente la procedura richiedeva di acquisire obbligatoriamente le certificazioni, consentendo di allegare le autocertificazioni esclusivamente per comprovare l’iscrizione alla propria categoria professionale e la residenza nella circoscrizione del Tribunale, attualmente tutte le informazioni richieste all’art. 5, co. 1 del D.M. n°109/2023 possono essere autocertificate o dichiarate con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come, peraltro, la stessa norma chiarisce nel primo periodo del già menzionato primo comma dell’art. 5).
Si consiglia di predisporre preventivamente tutte le autocertificazioni e le dichiarazioni richieste dal testo normativo prima di iniziare la compilazione della parte che le riguarda.
– Criticità
Breve premessa.
Attualmente la procedura di iscrizione all’Albo dei CTU e dei Periti è aperta esclusivamente per quanti sono già iscritti ai rispettivi Albi tenuti in modalità cartacea dai singoli Tribunali, nei quali teoricamente) ogni professionista è iscritto, di norma, in una o più categorie e, per ognuna di esse, in una o più specializzazioni. Si tratta, in sintesi, di una “conferma” dell’iscrizione nel nuovo elenco telematico nazionale. Nel tempo, ovviamente, le originarie categorie e specializzazioni (soprattutto queste ultime) sono state soppresse, implementate o modificate.
Nella prassi, invece, può avvenire che, soprattutto per le professioni tecniche, la categoria d’iscrizione sia unica (nella fattispecie degli architetti la categoria INDUSTRIALE), senza l’indicazione di alcuna specializzazione o, al più, con la specializzazione “ARCHITETTI”, “INGEGNERI”, etc., con la quale s’intendeva distinguere semplicemente tra le varie categorie professionali.
Il D.M. n°109/2023 nulla specifica con riguardo alle categorie e alle specializzazioni in cui il CTU o il Perito devono o possono iscriversi al nuovo Albo telematico se già iscritti presso un Tribunale.
La circolare del 15/12/2023 (che si allega) specifica, invece, al §4, secondo capoverso, che i “…professionisti che alla data di entrata in vigore del detto decreto (26 agosto 2023), erano già iscritti all'albo CTU tenuto in modalità analogica, mantengono l'iscrizione e potranno chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza da inoltrare telematicamente la documentazione prescritta dal medesimo decreto ministeriale”.
Sembra, quindi, dall’interpretazione letterale del testo, che l’iscritto abbia la facoltà di chiedere di essere inserito sia in una o più specializzazioni della categoria alla quale già appartiene, ma anche ad una o più specializzazioni di una categoria diversa, purché, nel secondo caso, produca la documentazione che ne attesti la speciale competenza, così come richiesto dal D.M..
Cosa prevede il portale.
La procedura di iscrizione prevede che l’iscritto scelga la categoria e le relative specializzazioni nelle quali vuole essere iscritto, specificando, rispettivamente, a quale categoria ed a quali specializzazioni queste corrispondevano nell’iscrizione cartacea tenuta dal Tribunale.
La criticità.
Laddove l’Albo cartaceo, presso il Tribunale territorialmente competente, non riporti le specializzazioni, e la categoria d’iscrizione sia unica, l’inserimento nell’Albo telematico di ulteriori categorie e/o di ulteriori specializzazioni oltre a quelle d’iscrizione originaria potrebbe essere interpretata dal Tribunale ricevente l’istanza come eccedente dalla semplice “conferma”, quindi inquadrata come “nuova iscrizione”, e come tale potrebbe essere respinta.
Tale è, per le informazioni in nostro possesso, la posizione assunta dai Tribunali di Roma e di Genova, mentre altri Tribunali, come quello di Udine, sembrerebbero orientati all’applicazione letterale della citata circolare.
Si ritiene pertanto opportuno consigliare, in via cautelativa:
- Laddove l’iscrizione cartacea contempli espressamente categorie e specializzazioni, di ripetere le stesse nell’iscrizione all’Albo telematico, seguendo le istruzioni operative per la corrispondenza tra le vecchie e le nuove categorie e specializzazioni (le nuove categorie e specializzazioni sono riportate nell’allegato “A” al D.M. citato).
- Qualora l’iscrizione cartacea contempli una sola categoria, e non specifichi alcuna specializzazione, nonché in tutti i casi in cui l’iscritto voglia certezza del criterio applicato al riguardo nella fase di esame dell’istanza, di contattare il proprio Tribunale di competenza per i chiarimenti del caso.
- Dove si richiede di indicare gli obblighi con cui si è in regola e specificare i crediti formativi conseguiti si può indicare: obblighi formativi adempiuti nel triennio formativo 2020-2022 con n……. crediti formativi professionali (su n. 48 obbligatori) e n. 12 crediti formazione legati alla deontologiadelle discipline ordinistiche.
Si ritiene utile rammentare le principali scadenze temporali:
- I CTU e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, dalla medesima data potranno ripresentare la domanda di iscrizione attraverso il nuovo portale entro il termine perentorio del 4 marzo 2024;
- I CTU e i periti già iscritti negli albi circondariali tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024 che ripresenteranno la domanda non saranno tenuti al nuovo pagamento del bollo e della tassa di concessione governativa;
Le nuove domande di iscrizione all’albo CTU potranno essere presentate dai professionisti esclusivamente in due fasce temporali: dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre di ciascun anno.
Il Consigliere Segretario Il Presidente
arch. Alfredo Parisi arch. Gerardo Antonio Leon
Il Consigliere Tesoriere
arch. Gaetano Iannini