INARCASSA

Cos'è

(art. 1 statuto)
La "INARCASSA - Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti" brevemente INARCASSA, secondo le disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, è¨ un Ente associativo senza scopo di lucro che esplica attività  di interesse pubblico, con personalità  giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Dov'è

(art. 2 statuto)
INARCASSA ha sede in Roma, in via Salaria, n. 229.

Finalità 

(art. 3 statuto)
INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità  di bilancio, svolge attività  integrative a favore degli stessi iscritti. Le attività  previdenziali già  stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:

  1. pensioni di vecchiaia;
  2. pensioni di anzianità ;
  3. pensioni di inabilità  ed invalidità ;
  4. pensioni ai superstiti, di reversibilità  o indirette;
  5. rendite.

Assistenza

(art. 3 statuto)
Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

le attività  assistenziali consistono:

  • indennità  di maternità .
  • la concessione di contributi per l'impianto dello studio all'ingegnere o all'architetto che si iscriva per la prima volta ad INARCASSA prima del compimento del 35esimo anno di età , se versa in condizionidi disagio economico;
  • la concessione di assegni di studio a favore dei figli dell'iscritto attivo, pensionato o deceduto;
  • la corresponsione di sussidi a favore dell'iscritto attivo o pensionato, ovvero, in mancanza, del coniuge o dei suoi parenti entro il secondo grado, se versano in condizioni di disagio economico e risultano conviventi ed a suo carico;
  • la concessione di mutui all'iscritto per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dello studio o della casa da adibire ad abitazione principale, anche stipulando apposite convenzioni con Istituti di Credito abilitati alla concessione di prestiti a medio e lungo termine e contribuendo parzialmente al pagamento dei relativi interessi;
  • la prestazione, nei limiti consentiti dalla legge, di forme di tutela sanitaria anche mediante la stipulazione di polizze assicurative a favore degli iscritti e dei pensionati, con possibilità  di estensione al coniuge ed ai familiari a carico, il cui onere verrà  sostenuto compatibilmente con le disponibilità  di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti;
  • le provvidenze a favore degli iscritti per inabilità  temporanea, nei limiti consentiti dalla legge, con copertura economica per il periodo di sussistenza delle condizioni invalidanti, il cui onere verrà  sostenuto compatibilmente con le disponibilità  di bilancio di cui al comma 1, ovvero mediante specifica contribuzione facoltativa a carico dei richiedenti;

 

Quando bisogna iscriversi?

(art. 7 statuto)
L'iscrizione ad INARCASSAèobbligatoria per tutti gli ingegneri e gli architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità  e ad essi esclusivamente riservata.
Ai fini dell'iscrizione il requisito dell'esercizio professionale con carattere di continuità  ricorre nei confronti degli ingegneri e degli architetti che siano ad un tempo:

  1. iscritti all'Albo ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di ordinamento professionale;
  2. non iscritti a forme di previdenza obbligatorie in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato o comunque altra attività  esercitata;
  3. in possesso di partita I.V.A.;

Per la sussistenza del requisito della continuità  dell'esercizio professionale ed a conferma del possesso di tutti i requisiti di cui sopra, l'iscritto dovrà , con le modalità  della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, sottoscrivere in proposito ed in via preliminare una dichiarazione resa sotto la propria responsabilità  ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Contributo

CONTRIBUTO SOGGETTIVO

La percentuale di calcolo da applicare sul reddito professionale nettoèvariabile nel tempo in quanto modificabile ogni due anni (art. 9 del Regolamento Generale Previdenza):

  • 14,5% sul reddito 2013 (sino a € 120.000,00) da dichiarare nel 2014
  • 14,5% sul reddito 2014 (sino a € 121.350,00) da dichiarare nel 2015

è comunque previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal reddito professionale dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno  2014 è fissato in € 2.275,00.

Nota bene
A partire del 01/01/2013 il  contributo soggettivo minimo dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità  o di pensione contributiva (art. 4.3 Regolamento Generale Previdenza).

Il contributo minimo è razionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione. La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel mese solare.

La frazionabilità èapplicata anche al reddito dichiarato per l'anno di iscrizione all'albo professionale, qualora la decorrenza di tale iscrizione non coincida con l'inizio dell'anno solare. In tali casi infatti, su segnalazione dall'interessato, viene utilizzato ai fini contributivi solo il reddito prodotto nel periodo successivo all'iscrizione all'albo professionale, escludendo cosଠquel reddito eventualmente percepito prima, non riferibile ad attività  professionale di ingegnere o di architetto.Il contributo soggettivoèinteramente deducibile ai fini fiscali.

 

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 1/1/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale Previdenza).

Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità  di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto può versareècalcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5% applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF:

  • sul reddito 2013 da dichiarare nel 2014: da un minimo di euro 18.000,00 ad un massimo di euro 120.000,00. è previsto un importo minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 180,00;
  • sul reddito 2014 da dichiarare nel 2015: da un minimo di euro 18.500,00 ad un massimo di euro 121.350,00. è previsto un importo minimo annuo ed infrazionabile pari ad euro 185,00.

Trattandosi di un contributivo facoltativo potrà  essere versato in anni discontinui.
Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

CONTRIBUTO INTEGRATIVO

La percentuale di calcoloèpari al 4% del volume di affari IVA prodotto nell'anno solare;èripetibile nei confronti del committente della prestazione.

Dal 1/1/2013 il contributo integrativoèapplicato anche sui corrispettivi relativi alle prestazioni professionali effettuate in favore di ingegneri, architetti, associazioni o società  di professionisti e di ingegneria. In occasione della comunicazione annuale il professionista potrà  dedurre, dall'importo del contributo integrativo dovuto, la quota del contributo integrativo versata, risultante dalle fatture ricevute da ingegneri, architetti o società , a condizione che non sia il committente finale della prestazione.
Dal 1/1/2013 una parte del contributo integrativoèriconosciuto ai fini previdenziali (“c.d. retrocessione”) con una aliquota inversamente proporzionale all'anzianità  retributiva maturata al 31/12/2012:

  • il 50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità  Inarcassa fino a 10 anni ed in caso di pensionamento a 70 anni;
  • 43,75% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità  Inarcassa compresa tra i 10 ed i 20 anni;
  • 37,50% per i professionisti che al 31/12/2012 hanno una anzianità  Inarcassa compresa tra i 20 ed i 30 anni;
  • 25% oltre 30 anni di anzianità  in quota retributiva o in caso di pensionato di altro ente.

Viene introdotta una soglia massima di volume d'affari Iva, oltre cui non  è prevista la retrocessione, pari a euro 161.800,00 nel 2014.
è previsto un contributo minimo, da corrispondere indipendentemente dal volume di affari IVA dichiarato, il cui ammontare varia annualmente in base all'indice annuale ISTAT. Per l'anno2014 € 670,00.


Nota bene
A partire del 01/01/2013 il  contributo integrativo minimo è dovuto nella misura del 50% anche dagli iscritti pensionati di vecchiaia, di vecchiaia unificata, di invalidità  o di pensione contributiva (art. 5.3 Regolamento Generale Previdenza).

CONTRIBUTO DI MATERNITà

È stato introdotto dal 1999 per finanziare l'indennità  corrisposta alle libere professioniste in caso di maternità  o di eventi ad essa assimilati.
L'importoèannuo e viene stabilito con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Il contributo di maternità  è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione.

CONTRIBUTO DI SOLIDARIETà

È un contributo straordinario e provvisorio (per il biennio 2013-2014) a carico dei pensionati di vecchiaia e di anzianità .
Viene calcolato sulla quota retributiva di pensione lorda in godimento nell'anno di riferimento:

  • pari all'1% per i pensionati non pi๠iscritti;
  • pari al 2% per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità .

Il contributo di solidarietà  nonèdovuto dai pensionati di inabilità , invalidità , reversibilità  ed indiretta e su tutti gli altri trattamenti pensionistici se inferiori all’importo della pensione minima.
Il contributo di solidarietà èinteramente deducibile ai fini fiscali.

Nuovi iscritti

I giovani ingegneri ed architetti che si iscrivono o che si reiscrivono ad Inarcassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età  beneficiano della riduzione contributiva per cinque anni solari a partire dalla data di prima iscrizione e comunque non oltre il trentacinquesimo anno di età . Tale beneficio si applica anche nei casi di reiscrizione se interviene durante il periodo di contribuzione agevolata (cioè entro i cinque anni dalla data di prima iscrizione).

Dal 01/01/2013  il beneficio della riduzione contributiva, anche se già  riconosciuto per gli anni precedenti, spetta solo ai giovani professionisti che dichiarano un reddito professionale IRPEF inferiore o uguale ad un importo prefissato (per il 2014 pari a € 45.600,00). Se il reddito supera tale valore, l'aliquota intera del 14,50%èapplicata quindi all'intero reddito professionale.

I giovani iscritti che hanno fruito della riduzione contributiva, avranno, dopo almeno 25 anni, anche non consecutivi, di iscrizione e contribuzione intera ad Inarcassa il riconoscimento di una contribuzione figurativa che andrà  ad incrementare il montante contributivo, fino al raggiungimento della contribuzione piena per gli anni di riduzione contributiva.

LE RIDUZIONI CONTRIBUTIVE IN DETTAGLIO

Contributo soggettivo:

  • contributo minimo 2014: riduzione ad 1/3 pari a euro 758,50;
  • contributo percentuale per il 2014:riduzione dell'aliquota di calcolo dal 14,50% al 7,25%.

Contributo integrativo:

  • contributo minimo 2014: riduzione ad 1/3 pari a euro 223,50;
  • contributo percentuale: nessuna riduzione.

 Comunicazioni obbligatorie

La comunicazione obbligatoriaèuna dichiarazione personale da presentare annualmente ad Inarcassa relativamente all'ammontare del reddito professionale IRPEF e del volume d'affari IVA.
Non hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione i soli professionisti non iscritti a Inarcassa che:

  • per l'anno relativo alla dichiarazione non sono stati titolari di partita IVA individuale o associativa e di società  di professionisti;
  • siano iscritti anche ad altri Albi professionali e che abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizionead altra Cassa Previdenziale con decorrenza anteriore all'anno cui si riferisce la dichiarazione.

Sono tenuti tuttavia, a fornire prova dell'avvenuto esercizio di opzione, al fine di escludere gli obblighi contributivi e dichiarativi.

 TERMINI E MODALITà DI COMUNICAZIONE

La comunicazione deve essere presentata obbligatoriamente in via telematica tramite Inarcassa Online, entro il 31 ottobre dell'anno successivo a quello di riferimento. Attraverso la apposita sezione presente sul sito avendo a disposizione le credenziali di accessoèpossibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica.
Gli eredi dei professionisti deceduti devono presentare la comunicazione dei redditi in forma cartacea entro dodici mesi dalla data dell'avvenuto decesso. Entro tale termine dovranno effettuare anche il pagamento degli eventuali contributi.

Riscatti

Coloro che siano iscritti ad INARCASSA dal 1961, hanno facoltà  di riscattare agli effetti del calcolo della pensione gli anni di anteriore effettivo esercizio professionale non concomitanti con rapportodi lavoro subordinato o con altre attività  coperte da forme di previdenza obbligatorie.

Il periodo legale dei corsi di laurea di ingegneria e di architetturaèriscattabile.

Sono analogamente riscattabili il periodo di servizio militare, anche prestato in guerra, nonchà© i servizi ad esso equiparati, ivi compreso il servizio civile sostitutivo.

I riscatti di cui ai commi 2 e 3 possono essere richiesti ed ottenuti solo da coloro che non ne usufruiscano presso altra Cassa o altro Ente previdenziale.

Contributi, modalità  e termini per l'applicazione del presente articolo sono stabilitida apposito regolamento, nonchà© dall'art. 27 del presente regolamento.

Indirizzo web: http://www.inarcassa.it

Indirizzo: Via Salaria 229 - 00199 Roma

Telefono: 06 852741 / Fax: 06 85274446

Delegato Inarcassa: Arch. Gerardo Antonio Leon

Si ricorda, infine, che l'indirizzo PEC di Inarcassa in ricezione è: protocollo@pec.inarcassa.org.